Lo smart working tra flessibilità e produttività

Lo smart working tra flessibilità e produttività

Lo smart working tra flessibilità e produttività

Lo smart working tra flessibilità e produttività

L’attuale contesto macroeconomico italiano è indubbiamente influenzato dal trend globale della digitalizzazione: una vera propria rivoluzione tecnologica che sta cambiando radicalmente il modo di concepire l’organizzazione del lavoro. Oggigiorno il posto di lavoro, grazie a internet e alle nuove tecnologie, non coincide più necessariamente con la sede aziendale o l’unità produttiva e, di contro, la prestazione lavorativa può essere resa anche da remoto.
Proprio per rispondere a questo importante mutamento, lo scorso 14 giugno 2017, dopo un iter legislativo particolarmente travagliato, è entrata in vigore la tanto attesa Legge n.81/2017 recante misure in materia di lavoro agile c.d. smart working e lavoro autonomo non imprenditoriale.
Il predetto intervento normativo definisce lo smart working come “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Trattasi di una nozione ampia che consente di introdurre nuove forme di responsabilità, flessibilità ed efficienza, senza limitarne l’applicazione a soggetti specifici o a fattispecie predeterminate.
Dal punto di vista operativo, la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa in regime di smart working – che può essere sia a tempo determinato che indeterminato - è demandata all’accordo delle parti. Nell’accordo sarà necessario regolamentare le modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa, le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nonché l’utilizzo degli strumenti tecnologici adoperati dal lavoratore per rendere la propria prestazione. Inoltre, sarà necessario prevedere la definizione delle misure tecniche e organizzative atte ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro utilizzate (c.d. diritto alla disconnessione) e le modalità che consentono alle parti di recedere dall’accordo sottoscritto.
Per quanto concerne le tutele riconosciute al lavoratore “smart”, rimangono ferme alcune condizioni minime che è lo stesso testo di legge a indicare espressamente: diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto a quello complessivamente applicato a chi svolge le stesse mansioni nei locali aziendali, apposite misure di protezione in merito ai dati trattati, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. L’introduzione di una normativa ad hoc in materia smart working rappresenta indubbiamente un intervento potenzialmente idoneo a generare un circolo virtuoso che ponga l’accento sul binomio produttività e flessibilità. In particolare, lo smart working rappresenta uno strumento che, da un lato, consente di privilegiare la performance del singolo lavoratore in luogo della mera messa a disposizione delle energie lavorative per un determinato lasso temporale giornaliero e, dall’altro, permette di rendere maggiormente flessibile il rapporto tra i tempi di lavoro e la vita professionale.