La Legge di Bilancio 2019 raddoppia le sanzioni per i datori di lavoro e prevede l’aumento in caso di recidiva

La Legge di Bilancio 2019 raddoppia le sanzioni per i datori di lavoro e prevede l’aumento in caso di recidiva

La Legge di Bilancio 2019 raddoppia le sanzioni per i datori di lavoro e prevede l’aumento in caso di recidiva

La Legge di Bilancio 2019 raddoppia le sanzioni per i datori di lavoro e prevede l’aumento in caso di recidiva

Con la circolare n. 2 dello scorso 14 gennaio l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni riguardo alla previsione di cui alla legge di Bilancio 2019 in merito al raddoppio delle maggiorazioni in caso di recidiva del datore di lavoro in quanto destinatario, nei 3 anni precedenti, di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Studio legale Fava & Associati

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In data 14 gennaio 2019 è stata pubblicata nel registro ufficiale INL la circolare n. 2/2019 avente ad oggetto ulteriori delucidazioni in merito alla maggiorazione delle sanzioni già previste dall’art. 1 comma 445 lett. d) e f) della L. n. 145/2018.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare in oggetto, ha fornito chiarimenti riguardo alla previsione di cui alla Legge di Bilancio 2019, delle seguenti maggiorazioni sanzionatorie:

  • la prima pari al 20 % per le sanzioni previste in caso di lavoro nero ex art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito nella L. 73/2002); in caso di somministrazione abusiva di lavoro e con sfruttamento di minori, utilizzo di lavoratori in somministrazione da parte di soggetti non autorizzati ed infine in caso di appalto e distacco posto in essere illecitamente. La medesima maggiorazione vige anche per le sanzioni che puniscono le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di cui all’art.12 del D. Lgs. n. 136/2016; nonché per le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in materia di durata massima dell’orario d di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
  • la seconda pari al 10 % degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, ovvero: per il mancato rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; per il mancato rispetto delle misure di sicurezza previste per l’accesso dei lavoratori in luoghi pericolosi o sospetti di inquinamento; per il mancato rispetto della normativa vigente in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, e per la mancata comunicazione degli stessi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono, inoltre, raddoppiate laddove il datore di lavoro sia stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione. Al riguardo, l’INL chiarisce come la definitività dell’illecito utile all’applicazione del meccanismo di recidiva consegue:

  • allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 Legge n. 689/1981;
  • nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
  • al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza
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Inoltre, viene chiarito come siano da considerarsi ostative, in ogni caso, all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981. Altrettanto non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla  prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Infine, per quanto riguarda l’applicabilità o meno della prevista recidiva ad illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore delle nuove norme, l’INL chiarisce che si deve tenere conto degli illeciti divenuti definiti sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, dato che la ratio della norma è volta a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione.