Profili Giuslavoristici del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 - “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Profili Giuslavoristici del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 - “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Profili Giuslavoristici del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 - “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Profili Giuslavoristici del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 - “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, è ufficialmente in vigore a partire da sabato 14 luglio 2018 il c.d. Decreto Dignità, con importanti novità in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine e delocalizzazioni.

L’art. 1 del D.L 87/2018 modifica le previsioni del D.Lgs. 81/2015 in tema di contratto a tempo determinato stabilendone una durata massima di 24 mesi e diminuendo il numero di proroghe massime da cinque a quattro. In aggiunta, il DL Dignità se, da una parte, fa salva l’acausalità del contratto a termine per i primi 12 mesi di rapporto, dall’altra, per le eventuali proroghe o rinnovi oltre detto termine, impone l’indicazione di una causale giustificativa da individuarsi tra:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il Decreto specifica, però, che per le attività stagionali continuerà a valere il principio di acausalità, non dovendosi, per tali contratti, specificare alcuna ragione giustificativa in occasione del rinnovo o della proroga.

Il DL, inoltre, innalza il termine per poter impugnare i contratti a tempo determinato dagli originari 120 giorni agli odierni 180 giorni.

Viene, infine, stabilito che la nuova disciplina in tema di contratto a tempo determinato si applichi ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del Decreto stesso (14 luglio 2018) ed ai contratti prorogati o rinnovati a partire dalla medesima data.

Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’art. 2 del Decreto 87/2018, ne prevede la sottoposizione alla disciplina di cui al contratto subordinato a tempo determinato, con la sola eccezione del c.d. “contingentamento” e del diritto di precedenza in caso di successive assunzioni a tempo indeterminato.

L’art. 3 del Decreto prevede un aumento contributivo dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, nonché l’aumento dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo a tutele crescenti che passa da un minimo di 4 sino al massimo a 24 mensilità, così come previste dal Jobs Act, a minimo 6 e massimo 36 mensilità.

Gli artt. 5 e 6 del D.L. 87/2018 si occupano del contrasto alle delocalizzazioni dell’attività al di fuori dall’Italia da parte delle imprese che beneficiano di aiuti di stato. A riguardo, infatti, Il Decreto stabilisce che le imprese italiane ed estere beneficiarie di un aiuto di stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata all’estero entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

Allo stesso modo viene previsto all’art. 6 che qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato le quali prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

In entrambi i casi la nuova disciplina, che si applica, però, solo agli aiuti di stato o benefici concessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto, prevede che l’impresa che decade dal beneficio sia, contemporaneamente, tenuta alla restituzione dello stesso e possa, inoltre, venir sanzionata al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad un ammontare che può andare da due a quattro volte il beneficio ricevuto.