La Direttiva UE n. 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

La Direttiva UE n. 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

La Direttiva UE n. 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

La Direttiva UE n. 957/2018 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

E’ stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 luglio u.s. la direttiva dell’Unione Europea 2018/957 recante modifiche alla precedente direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La direttiva in oggetto, che, come detto, va a modificare una normativa comunitaria in vigore da più di 20 anni, reca importanti novità per quanto riguarda il quadro europeo in tema di distacchi transnazionali di lavoratori con l’intento di evitare il c.d. dumping sociale e scongiurare che, attraverso i distacchi intraeuropei, vengano aggirate le normative di protezione sociale di ciascun Paese membro.

A riguardo, infatti, una delle più importanti novità introdotte dalla direttiva citata va individuata nel fatto che l’impresa distaccataria sia tenuta, in applicazione del generale principio di “parità di trattamento”, a garantire al lavoratore distaccato le garanzie di legge e di contratto applicate alla generalità dei propri dipendenti con specifico riguardo a: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima dei congedi annuali retribuiti; retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; sicurezza, salute e igiene sul lavoro; provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro; spese di vitto e di alloggio.

A differenza della normativa previgente, poi, la direttiva da ultima approvata non fa più riferimento alle “tariffe minime salariali”, ricomprendendo esplicitamente nel concetto di “retribuzione” tutti gli elementi costitutivi della stessa previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e dai contratti collettivi, specificando, inoltre, che le indennità concesse in occasione del distacco devono essere considerate parte integrante della retribuzione, a meno che non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il distacco (quali, ad esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio).

La nuova disciplina interviene, altresì, sulla durata del distacco prevedendo che esso non possa eccedere i dodici mesi (prorogabili per un massimo di altri sei). La nuova normativa, poi, per evitare facili aggiramenti a riguardo, specifica che, qualora l’impresa distaccataria sostituisca il lavoratore distaccato con un ulteriore lavoratore distaccato che svolga i medesimi compiti e le medesime mansioni del precedente, tali due distacchi dovranno essere valutati cumulativamente ai fini del raggiungimento del tetto massimo di durata del distacco.

Una particolarità introdotta dalla direttiva è che al termine del periodo di dodici mesi, in caso di prosecuzione del distacco, al lavoratore distaccato verranno applicate tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste dallo Stato membro ospitante restando escluse, per espressa volontà del legislatore, le procedure, le formalità e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto ed i regimi pensionistici integrativi di categoria. Ne deriva che, dopo dodici mesi, al lavoratore distaccato dovrà ritenersi applicabile la normativa contributiva dello Stato membro distaccatario, e non più quella dello Stato membro di invio.

In base alla direttiva citata, poi, le garanzie generalmente stabilite per i distacchi dei lavoratori dipendenti, come sopra indicate, devono ritenersi applicabili anche ai casi di somministrazione di lavoratori da una agenzia di lavoro sita in uno stato membro verso una impresa utilizzatrice basata in un altro stato membro, ampliando, in questo modo, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina anche al lavoro interinale.

Da ultimo, quanto previsto dalla direttiva 957/2018 si applicherà direttamente anche al settore del trasporto su strada solo una volta modificata, tramite ulteriore intervento legislativo, la direttiva 2006/22/CE.

Conculdendo, è importante sottolineare come la direttiva in oggetto, impone agli Stati membri di procedere al recepimento della stessa all’interno del proprio ordinamento entro il 30 luglio 2020.