Dispositivi di Protezione Individuale: la normativa nazionale si adegua alle nuove regole UE.

Dispositivi di Protezione Individuale: la normativa nazionale si adegua alle nuove regole UE.

Dispositivi di Protezione Individuale: la normativa nazionale si adegua alle nuove regole UE.

Dispositivi di Protezione Individuale: la normativa nazionale si adegua alle nuove regole UE. Previste maggiori garanzie sulla qualità dei DPI e nuove sanzioni per fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma.
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L’Italia, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2019 del D.lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019, si è adeguata alla nuova normativa europea del Regolamento (UE) n. 2016/425, la quale detta criteri più stringenti per i produttori dei Dispositivi di Protezione Individuale, nonché sanzioni più salate per produttori, distributori ed utilizzatori di DPI non conformi.

E’, quindi, consigliabile, per tutti i soggetti coinvolti, anche e soprattutto i datori di lavoro, porre particolare attenzione alla verifica della congruità dei dispositivi utilizzati e dei fornitori presso i quali ci si rifornisce, così da evitare l’applicazione delle nuove sanzioni previste.

Requisiti e categorie

Come noto, per dispositivi di protezione individuale devono intendersi tutte le attrezzature e strumentazioni destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo; essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza nonché essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l'utilizzo in contemporanea di più DPI; infine, essi devono tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.

In particolare il nuovo Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione di tali dispositivi e aggiorna le sanzioni per fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma, modificando, inoltre, le disposizioni sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione Europea.

Secondo il nuovo Regolamento, infatti, posso essere messi a disposizione sul mercato solo i DPI conformi ai requisiti essenziali e muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, ove richiesta, la documentazione prevista dalla legge. Inoltre, il fabbricante, prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria deve eseguire o far eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità e redigere apposita documentazione tecnica al fine di esibirla, ove richiesta, all’ Autorità di vigilanza.

    Il nuovo Regolamento distingue i DPI in tre categorie:
  • DPI di prima categoria: dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l'effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc.)
  • DPI di seconda categoria: dispositivi di protezione legati ad attività con rischio significativo e non rientranti nella categoria precedente e nella successiva.
  • DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte.

Regime sanzionatorio
Il nuovo Regolamento aggiorna anche le sanzioni per fabbricanti, distributori e utilizzatori di apparecchi non a norma

Il fabbricante che produce o immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal Regolamento nonché l'importatore che mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro, per i DPI di prima categoria;
- con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro, per i DPI di seconda categoria;
- con l'arresto da sei mesi a tre anni, per i DPI di terza categoria.

I distributori che non rispettano gli obblighi di verifica in ordine alla presenza della marcatura CE e della documentazione richiesta per i DPI, nonché gli altri obblighi previsti dall’art.11 del Regolamento sono puniti:

  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro, per i DPI di prima categoria;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro, per i DPI di seconda categoria
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro, per i DPI di terza categoria.