CODATORIALITÀ DI FATTO: RESPONSABILI IN SOLIDO TUTTI I DATORI DI LAVORO

CODATORIALITÀ DI FATTO: RESPONSABILI IN SOLIDO TUTTI I DATORI DI LAVORO

CODATORIALITÀ DI FATTO: RESPONSABILI IN SOLIDO TUTTI I DATORI DI LAVORO

CODATORIALITÀ DI FATTO: RESPONSABILI IN SOLIDO TUTTI I DATORI DI LAVORO

La Suprema Corte, con la sentenza n. 3899 dell’11 febbraio 2019, è intervenuta sul tema dello svolgimento promiscuo delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti in favore di diversi e distinti soggetti giuridici.

In particolare, la vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un licenziamento da parte di una lavoratrice che di fatto svolgeva la propria attività anche in favore di altre società, differenti dal formale datore di lavoro e titolari di distinte realtà d’impresa.

La Corte d’Appello di Roma aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità del licenziamento e riconoscendo la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro effettivi.

La Suprema Corte ha ribadito e chiarito maggiormente il concetto. Di fatto, è stata ravvisata una codatorialità, per lo svolgimento indistinto della prestazione lavorativa in favore non solo del datore di lavoro formale, ma anche in favore delle altre società.

La Corte ha ritenuto che le diverse società convenute, tutte destinatarie della prestazione lavorativa della dipendente, dovessero rispondere solidalmente di tutte le obbligazioni relative al rapporto di lavoro.

Nello specifico, la peculiarità della sentenza risiede nel fatto che sia stata ritenuta sussistente la c.d. codatorialità di fatto, con tutte le conseguenze che ne derivano, in particolare sotto l’aspetto della responsabilità solidale, pur non riscontrandosi tutti gli indici giurisprudenziali che, nell’ambito dei gruppi di imprese, fanno presumere la sussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi: “in sostanza, qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri è configurabile l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’art. 1294 c.c.”.

Si tratta di una interpretazione ancor più stringente rispetto al passato, nella quale la sola promiscuità dell’attività svolta dal dipendente è stata ritenuta sufficiente a configurare la codatorialità.

Nell’ottica di una visione realistica e dinamica della realtà di impresa, la pronuncia della Corte segna un punto di svolta, facendo scattare la responsabilità solidale in automatico allorché vi sia la riferibilità del rapporto a tutti i datori coinvolti.

La gestione promiscua delle risorse, infatti, potrebbe ora essere fonte di responsabilità solidale per le imprese, pur non facenti parte di un medesimo gruppo; sarà sufficiente che uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente e indistintamente in favore di diversi datori di lavoro e che tale attività sia svolta in modo indifferenziato, al punto da non poter distinguere chi ne sia il beneficiario, per incorrere nella responsabilità solidale.

Sarà, pertanto, necessario che le varie imprese prestino particolare attenzione a tale aspetto, per quanto concerne lo specifico tema della commistione, da oggi ancor più fonte di eventuali rischi.