L’assegno di ricollocazione in costanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L’assegno di ricollocazione in costanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L’assegno di ricollocazione in costanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L’assegno di ricollocazione in costanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’ANPAL hanno emanato la circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, con la quale vengono forniti i criteri e le modalità di accesso all’accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero, in attuazione della misura contenuta all’art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015.
Con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, co. 136), infatti, è stata estesa la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione ai lavoratori in cassa integrazione Straordinaria (CIGS). In base alla disciplina previgente, invece, il lavoratore poteva usufruire dell’assegno di ricollocazione solo dopo che fosse intervenuto il licenziamento e, comunque, dopo aver usufruito di almeno 4 mesi di Naspi. La nuova norma, dal canto suo, ha anticipato tale possibilità anche in costanza di cassa integrazione straordinaria per crisi o riorganizzazione quando non è previsto il completo recupero occupazionale. In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione indicante gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero.

Nella citata circolare congiunta, viene chiarito che il verbale relativo alla procedura è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula. Tale trasmissione legittima i lavoratori ricoprenti i profili professionali a rischio di esubero a richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo sopramenzionato, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione.
La circolare, poi, chiarisce che il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS. L’ANPAL verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.
Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione di cui usufruisce il lavoratore in esubero ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l’ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

La circolare ricorda come ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accodo di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all’integrazione salariale percepita.
Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell’accordo di ricollocazione. Il programma di assistenza intensiva deve essere, inoltre, compatibile con la residua attività lavorativa e con l’accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.

Da ultimo, vengono richiamati i benefici di cui gode il lavoratore nel caso di attivazione dell’assegno di ricollocazione:
a. l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
b. la corresponsione, da parte dell’INPS, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Si ricorda, infine, che al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o dodici mesi in caso di assunzione a termine. Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.