Cassazione: doppio termine di decadenza per i dirigenti solo nelle ipotesi di nullità del licenziamento

Cassazione: doppio termine di decadenza per i dirigenti solo nelle ipotesi di nullità del licenziamento

Cassazione: doppio termine di decadenza per i dirigenti solo nelle ipotesi di nullità del licenziamento

Newsletter n. 2, 15 gennaio 2020

Cassazione: doppio termine di decadenza per i dirigenti solo nelle ipotesi di nullità del licenziamento

Con una pronuncia che sarà destinata ad accendere un nuovo dibattito, la Corte di Cassazione, ha affermato che il doppio termine di decadenza in materia di impugnazione dei licenziamenti si applica ai dirigenti solo in riferimento alle ipotesi di nullità del licenziamento di cui all’art. 18, c. 1, Stat. Lav., e non alle ipotesi di licenziamento meramente ingiustificato previste dalla contrattazione collettiva.

La questione esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 395 del 13 gennaio 2020 afferisce l’applicabilità o meno del doppio termine di decadenza anche al licenziamento del dirigente meramente ingiustificato in quanto contrario alla disciplina pattizia, suscettibile di produrre conseguenze sul solo piano risarcitorio. È, infatti, noto come la disciplina del licenziamento del dirigente sia esclusa dall’ambito di applicabilità della L. n. 604/1966, ad eccezione della previsione contenuta nell’art. 18, c. 1 della citata legge, come novellato dalla L. n. 92/2012, che ha esteso ai dirigenti la tutela reintegratoria piena limitatamente alle più gravi ipotesi di licenziamento affetto da nullità.

L’art. 32 della L. n. 183/2010, come noto, ha rinnovato l’art. 6 della L. n. 604/1966 e, nel ribadire il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha introdotto l’ulteriore termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Il comma 2 dell’art. 32 predetto ha poi esteso il regime di decadenze stabilito dal citato art. 6 “anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.

Il ragionamento seguito dalla Cassazione, prende le mosse da un’interpretazione restrittiva del termine “invalidità”, che presuppone che “l’atto sia inficiato nella sua validità per un vizio intrinseco derivante dal discostamento dal modello legale o per effetto di una previsione legale che colleghi alla mancanza di requisiti che devono caratterizzare l’atto la conseguenza dell’invalidità”.

Sulla scorta di tale presupposto, la Cassazione ha escluso che nel concetto di invalidità possa ricondursi l’ipotesi di “ingiustificatezza” del licenziamento di fonte convenzionale, in quanto conseguente ad un atto pacificamente valido che incide in termini solutori sul rapporto di lavoro e produttivo di conseguenze sul solo piano risarcitorio. Alla luce di tale ragionamento, il dirigente sarà tenuto a rispettare regime decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, e di 180 giorni seguenti dall’impugnazione per l’instaurazione del giudizio, solo in riferimento alle più gravi ipotesi di invalidità del licenziamento ovvero nelle ipotesi di nullità enucleati dall’art. 18, c. 1, Stat. Lav.

L’eliminazione del doppio termine di decadenza, nei confronti delle ipotesi di licenziamento non affette dalle predette nullità, non gioca di certo a favore dell’azienda: quest’ultima vede infatti rinviarsi il rischio d’impugnazione del licenziamento nel tempo, in un futuro incerto. Non solo. L’azienda datrice di lavoro, a distanza di anni dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dirigente, potrebbe trovarsi nelle condizioni di doversi difendere in ordine a possibili richieste e/o pretese dell’ex dirigente derivanti dal recesso. La mancata applicazione della disciplina dei termini decadenziali esporrebbe quindi l’azienda ad un rischio maggiormente elevato, dovendo appostare a bilancio l’eventuale rischio di contenzioso per un tempo elevato, oltre a dover eventualmente rivedere possibili scelte tecniche organizzative realizzate in conseguenza al licenziamento stesso, che avrebbero potuto essere diversamente governate considerando l’applicazione dei noti termini decadenziali.