Una tutela per chi segnala irregolarità al lavoro

Una tutela per chi segnala irregolarità al lavoro

Una tutela per chi segnala irregolarità al lavoro

Una tutela per chi segnala irregolarità al lavoro

Lo scorso 15 novembre 2017, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva un Disegno di Legge atto ad introdurre nell’ordinamento giuridico italiano disposizioni di tutela per gli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, il cosiddetto Whistleblowing.

Per quanto concerne il settore privato, le Società che adottano i modelli organizzativi, di gestione e di controllo previsti dal D.lgs. n. 231/2001, dovranno prevedere:
- uno o più canali che consentano ai soggetti subordinati ed apicali di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi, di condotte illecite o di violazioni del modello organizzativo, di gestione e controllo di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Tali canali dovranno garantire la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante per motivi collegati direttamente ed indirettamente alla segnalazione con conseguente nullità degli stessi (ad es. mutamento di mansioni, licenziamento ecc.);
- apposite sanzioni nei confronti di chi violi le misure poste a tutela del segnalante nonché nei confronti di chi ponga in essere, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rilevino infondate.

Con specifico riferimento al divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del soggetto segnalante, viene posto in capo al datore di lavoro l’onere di provare che la misura adottata non sia connessa alla segnalazione ricevuta dal segnalante. In tali fattispecie, il datore di lavoro dovrà, altresì, essere in grado di dimostrare in maniera stringente, in occasione di un eventuale giudizio, la sussistenza di ragioni aziendali oggettive e specifiche che hanno comportato l’adozione del provvedimento nei confronti del soggetto segnalante. Trattasi, indubbiamente, di una disposizione che da un lato consente di tutelare attivamente il Whistleblower ma, dall’altro, rischia di trasferire in capo ai datori di lavoro l’onere di integrare una cosiddetta probatio diabolica.
In ogni caso, sarà necessario garantire un equo bilanciamento tra gli interessi in gioco: esigenze meritevoli del soggetto segnalante ed esigenze di repressione dell’uso strumentale e scorretto delle segnalazioni.
A tal proposito, il rischio di un uso scorretto delle segnalazioni, dovrebbe essere quantomeno limitato dall’apparato sanzionatorio previsto per le segnalazioni che risultino infondate a causa della sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al soggetto segnalante.
In conclusione, la normativa adottata rappresenta un intervento potenzialmente idoneo a tutelare i lavoratori che vengono a conoscenza della commissione di reati o di irregolarità nell’esercizio delle proprie funzioni. Dal punto di vista operativo, tuttavia, sarà fondamentale garantire da un lato, l’effettivo anonimato del soggetto segnalante e, dall’altro, vigilare affinché non vengano commessi abusi e o strumentalizzazioni delle segnalazioni anonime.