Decreto Dignità Istruzioni d’Uso

Decreto Dignità Istruzioni d’Uso

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La Camera dei deputati lo scorso 2 agosto ha approvato il disegno di legge per la conversione del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 (meglio noto come Decreto Dignità). Si tratta dunque di un primo sì alla conversione in legge, con le modifiche che si espongono di seguito, della “controriforma” del Lavoro da parte del Governo in carica.

Ecco dunque le principali novità del testo emendato in sede di conversione.

Contratto a termine. L’apposizione del termine potrà essere acausale solo se il contratto prevede una durata inferiore a 12 mesi. In ogni caso la durata massima complessiva del contratto a termine non potrà eccedere i 24 mesi.

Viene dunque reintrodotto l’obbligo di motivazione per l’apposizione del termine per i contratti di durata complessiva superiore ai 12 mesi, proroghe comprese.

Dette causali peraltro si presentano alquanto più limitative rispetto al passato: le esigenze sottese all’utilizzo del contratto a termine dovranno essere temporanee ed estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro o comunque connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili.

Sempre in materia di contratto a termine è stata individuata la sanzione in caso di mancato rispetto di quanto previsto sulla necessità di una causale per i contratti oltre i 12 mesi di durata.

Qualora il contratto a termine abbia infatti durata superiore ai 12 mesi e non preveda una motivazione espressa “estranea all'ordinaria attività” o “connessa a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” ovvero ancora non sia giustificato “da esigenze di sostituzione di altri lavoratori”, detto contratto verrà convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La conversione avviene dalla data di superamento dei 12 mesi, in caso di contratto acausale, inizialmente di durata superiore a detto termine oppure dalla data della proroga, se il termine viene superato in ragione di essa.

(Nuova Disciplina del contratto a termine in allegato)

Somministrazione Lavoro. Il D.L. 87/2018, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevede la sottoposizione alla disciplina di cui al contratto subordinato a tempo determinato, con la sola eccezione dello stop and go (eccezione introdotta in sede di conversione), del c.d. “contingentamento” delle assunzioni (pari al 20%) e del diritto di precedenza in caso di successive assunzioni a tempo indeterminato. In sede di disegno di legge di conversione sono stati introdotti nuovi limiti quantitativi per i contratti di somministrazione: salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, vi è l’introduzione del tetto del 30%, da computarsi sommando i somministrati a tempo determinato ai lavoratori assunti direttamente con questa forma contrattuale.

Inoltre, viene reintrodotta la somministrazione fraudolenta: quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Sempre sulla somministrazione a termine, viene specificato dal Disegno di Legge di Conversione che gli obblighi di motivazione vengono valutati con esclusivo riferimento all’utilizzatore.

Sia per la somministrazione a tempo determinato che per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a partire dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto.

Regime transitorio. In sede di conversione è, altresì, stato introdotto un regime transitorio, che consente di proseguire temporaneamente con la vecchia disciplina; il Disegno di Legge, infatti, prevede, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto, che sino al 31 ottobre 2018 per i rinnovi e le proroghe si continuino ad usare le vecchie regole.

Assunzioni Under 35. Altra novità di rilievo è il bonus per le assunzioni dei giovani under 35. Questa fascia di lavoratori, qualora assunta a tempo indeterminato, si gioverà di uno sgravio contributivo del 50% della durata di 3 anni, entro un tetto massimo di 3.000 euro all’anno. In sostanza viene prorogato sino al 2020 Il bonus assunzioni giovani, così come introdotto nella Legge di Bilancio 2018.

Limitata reintroduzione Voucher: I nuovi voucher potranno essere utilizzati dalle aziende agricole e dalle imprese alberghiere con massimo 8 dipendenti. Potranno essere utilizzati come forma di pagamento per il lavoro di pensionati, disoccupati, studenti fino a 25 anni e percettori di forme di sostegno al reddito. L’arco temporale massimo di utilizzo è di 10 giorni.

Aumento dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo e dell’“offerta di conciliazione”. L’indennità spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo passa da 4-24 mensilità a 6-36 mensilità, parimenti gli importi dell’offerta di conciliazione a mezzo di assegno circolare per transigere, senza oneri fiscali e contributivi, le controversie afferenti l’illegittimità del licenziamento passano dalle vecchie 2-18 mensilità, ai nuovi limiti di 3-27 mensilità.

Limiti alla Delocalizzazione: le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Oltre alla decadenza dal beneficio in questi casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.