Contratti in Deroga Assistita

Contratti in Deroga Assistita

Contratti in Deroga Assistita

Contratti in Deroga Assistita

La stipula dei contratti in deroga assistita di 12 mesi innanzi all’ITL è possibile sia nel caso in cui il limite massimo di durata sia quello legale (di 24 mesi) sia nel caso in cui tale limite sia diversamente individuato dalla contrattazione collettiva.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1214 del 7 febbraio 2019, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito una risposta alle richieste provenienti dagli Uffici Territoriali circa la corretta interpretazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 il quale prevede la possibilità della sottoscrizione di un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio.

Come noto, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, recentemente modificata dal c.d. Decreto Dignità (D.L 87/18), prevede che a quest’ultimo possa essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, e che il contratto possa avere una durata superiore, in ogni caso non eccedente i ventiquattro mesi, solo qualora venga indicata una c.d. causale. Anche dopo la recente riforma ad opera del Decreto Dignità, tuttavia, la norma attribuisce alla contrattazione collettiva la facoltà di regolare nel merito la materia della durata massima del contratto a termine che, quindi, può eccedere il limite dei ventiquattro mesi ove ciò venga stabilito dalle parti sociali. Dal canto suo, il comma 3 del medesimo art. 19 del D.Lgs. 81/2015 prevede la possibilità che, al raggiungimento del termine massimo di cui sopra, “un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (…)", ossia la previsione della possibilità di stipulare un contratto c.d. in deroga assistita (dunque tra gli stessi soggetti, della durata di dodici mesi e presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio).

I dubbi interpretativi espressi dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro devono considerarsi legati al fatto che la stipulazione dell’ulteriore contratto di dodici mesi innanzi all’ITL competente (c.d. contratto in deroga assistita) fosse unicamente possibile al raggiungimento del limite massimo legale individuabile, in ventiquattro mesi, oppure anche al raggiungimento del diverso limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva in deroga.

L’INL è, quindi, intervenuta con la nota de qua chiarendo, d’intesa con il Ministero del Lavoro, che l'ulteriore contratto della durata di dodici mesi potrà essere stipulato sia nel caso in cui il limite massimo sia quello previsto ex lege (pari a 24 mesi) sia quando tale limite massimo sia stato individuato dalla contrattazione collettiva in deroga al limite sopracitato.